Seguito a ricevere richieste di interpretazione sulle responsabilità e gli obblighi del Progettista e del Direttore dei Lavori (DL) secondo le Norme Tecnche per le Costruzioni (NTC) emanate con DM del 14 Gennaio 2008 ed entrate definitivamente in vigore con il primo Luglio 2009.
Di seguito sono indicati i paragrafi (§) delle NTC e della relativa Circolare esplicativa delle NTC che descrivono e precisano gli obblighi del Progettista e del Direttore dei Lavori.
di Mario Collepardi Enco Journal n. 46
PROGETTISTA
§ 11.2.1 → il Progettista ha l’obbligo di specificare la resistenza caratteristica cubica (Rck) o cilindrica (fck) tenendo presente che per strutture formate da un calcestruzzo di pari resistenza caratteristica che non supera 1500 m3 è possibile adottare il controllo di tipo A semplificato (Rck = Rcm28 – 3,5 MPa) oppure di tipo B statistico (Rck = K • s).
§ 11.2.1 → il Progettista ha l’obbligo di indicare la classe di consistenza del calcestruzzo fresco in funzione della densità dei ferri di armatura e/o della complessità geometrica della struttura
§ 11.2.1 → il Progettista ha l’obbligo di indicare il diametro massimo (Dmax) dell’aggregato in conformità al copriferro (cf), all’interferro (if), e alla sezione minima (Smin) della struttura: Dmax ≤ 3/4 • cf ; Dmax ≤ cf - 5mm; Dmax ≤ 1/3 Smin.
§ 11.2.11 → il Progettista ha l’obbligo di stabilire la classe di esposizione secondo la norma UNI EN 206-1 oppure UNI 11109 e di indicare i copriferri minimi secondo l’Eurocodice 2 “per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato o in calcestruzzo armato precompresso esposte all’azione dell’ambiente”.
DIRETTORE DEI LAVORI
§ 11.2.8 → il DL preliminarmente deve accertare che il calcestruzzo fornito sia conforme al processo industrializzato (FPC, Factory Process Control) e che la fornitura sia accompagnata dal certificato rilasciato dall’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; in mancanza di questa certificazione la fornitura di calcestruzzo va respinta.
§ 11.2.5.3 → il DL deve eseguire il controllo di accettazione in corso d’opera sulla fornitura di calcestruzzo con almeno un prelievo di due provini per ogni 100 m3 di calcestruzzo o per giorno di getto per un numero totale dei prelievi che dipende dal tipo di controllo (A oppure B). In particolare la norma recita: “Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del DL o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle indelebili, etichettate individuabili; la certificazione del laboratorio prove materiale deve riportare il riferimento a tale verbale”. Il Laboratorio Ufficiale, che attesta la resistenza meccanica relativi ai vari prelievi di calcestruzzo, deve far riferimento al verbale del DL in assenza del quale il certificato è legalmente nullo.
§ 11.2.6 → se le prove per il controllo di accettazione non soddisfano i valori di resistenza caratteristica cubica (Rck) o cilindrica (fck) di progetto, il DL deve verificare con prove distruttive o non-distruttive che la resistenza media del calcestruzzo in opera (resistenza strutturale) sia almeno pari all’85% del valore medio della resistenza di progetto (resistenza progettuale); se nel progetto, come spesso avviene, è indicato solo il valore caratteristico ma non è disponibile il valore medio di progetto, questo può essere calcolato secondo il § C 11.2.6 della Circolare esplicativa delle NTC con l’equazione fcm = fck + 8 MPa dove fcm ed fcksono rispettivamente la resistenza media e quella caratteristica di progetto riferita a provini cilindrici.