Sicilia: sanatoria edilizia a scapito del paesaggio
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Bocciata dalla Corte Costituzionale, con sentenza n° 39, la legge della Regione Siciliana n° 4 del 2003 per la parte riguardante la possibilità di sanatoria edilizia per le costruzioni edificate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Al comma 11 dell'articolo 17, tale legge così recitava testualmente: "Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione del l'opera abusiva".
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Bocciata dalla Corte Costituzionale, con sentenza n° 39, la legge della Regione Siciliana n° 4 del 2003 per la parte riguardante la possibilità di sanatoria edilizia per le costruzioni edificate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Al comma 11 dell'articolo 17, tale legge così recitava testualmente: "Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione del l'opera abusiva". Tale disposto di legge andava a modificarne, in direzione di un sempre maggiore ed indiscriminato lassismo, uno precedente (legge n°17/1994) che imponeva, invece, l'obbligatorietà del nulla osta della Soprintendenza anche quando il vincolo paesaggistico venisse posto successivamente alla costruzione dell'opera abusiva. La Corte Costituzionale ha, come auspicato e come prevedibile, bloccato questo ennesimo assalto all'integrità territoriale e paesaggistica della nostra isola anche a suo tempo denunciato da Legambiente. È proprio il caso di dire, però, che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Il comma 4 del ddl n°1095 del 2006, di recente e per la seconda volta impugnato dal Commissario dello Stato, suona così: "Qualora l'opera abusiva sia stata costruita in zona soggetta a vincoli speciali a tutela del territorio o di beni culturali, ambientali, paesistici o archeologici, il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo in atto esistente sia stato apposto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva." Balza agli occhi che i due testi, quello del 2003 e quello del 2006, sono assolutamente identici. Risibile se non fosse drammaticamente vero. «La maggioranza parlamentare dell'Ars non perde mai l'occasione di forzare le leggi e il buon senso - osserva Salvatore Granata, segretario di Legambiente Sicilia - non si ferma davanti a nulla, non possiede il senso dell'interesse generale e persevera tenacemente nel suo tentativo di svendere territorio ed ambiente ad interessi particolari e clientelari, come questa vicenda emblematicamente mette in evidenza. Ma dopo la Sentenza dei giorni scorsi - continua Granata - è chiaro che anche l'ultima riprosizione della norma, varata in fretta e furia sfidando il Commissario dello Stato, subirà eguale sorte».
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